CoMoG Coordinamento Moto Gay e Lesbico

Statuto dell'associazione

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita in Bologna un’associazione senza fine di lucro denominata Co.Mo.G. – acronimo di Coordinamento Moto Gay e Lesbico, con sede legale presso l’ Arcigay “Il Cassero”, Via Don Minzoni, 18 40121 – Bologna (Bo).

Art. 2

Scopo e oggetto dell’Associazione

Il CoMoG è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico nel rispetto delle minoranze, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Si propone di:
a) favorire l’incontro e l’aggregazione dei motociclisti e delle motocicliste GLBT senza distinzione di sesso, orientamento sessuale e identità di genere;
b) organizzare attività ricreative e culturali al fine di creare ulteriori momenti di aggregazione;
c) esercitare, in via assolutamente marginale e senza scopo di lucro, nel rispetto della normativa vigente, attività finalizzata all’autofinanziamento.

Per il raggiungimento di tali finalità l’Associazione, previa deliberazione dell’Assemblea, potrà aderire o affiliarsi ad analoghe Associazioni o Enti.

È fatto divieto di distribuire utili anche in forma indiretta.

Art. 3

Soci

Sono soci del Co.Mo.G. coloro che, previa richiesta al Direttivo dell’Associazione, intendano collaborare attivamente con essa e abbiano disposizione alle relazioni interpersonali. Il numero dei soci è illimitato e chiunque, purché maggiorenne, può chiedere di aderire all’Associazione.

Art. 4

Ammissione dei soci al CoMoG

L’ammissione dei soci è subordinata all’accettazione di una domanda scritta indirizzata al Direttivo, formulata rispettando tutte le indicazioni riportate nel fac-simile consegnato a coloro che prendano contatto con il Co.Mo.G.L’ammissione è subordinata altresì al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa annuale è intrasmissibile e non è rivalutabile. La qualifica di Socio non può avere durata temporanea.

Art. 5

Doveri, compiti e diritti dei soci

È compito e dovere di ogni socio:
a) osservare lo Statuto Sociale e gli eventuali regolamenti interni;
b) seguire le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle attività specifiche dell’Associazione;
c) astenersi dal porre in essere condotte o dallo svolgere attività che possano, in qualunque modo, arrecare danno alle attività o all’immagine dell’associazione;
d) collaborare con il Consiglio Direttivo alle iniziative che concorrono alla conservazione e al potenziamento del Co.Mo.G.;
e) versare la quota associativa annuale.

La non osservanza dei doveri suddetti comporta provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo come l’ammonizione, la sospensione e l’esclusione.

La morosità nel pagamento della quota annuale per oltre trenta giorni dall’assemblea ordinaria annuale determina automaticamente l’esclusione del socio.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e ad essere eleggibile per le cariche sociali.

Non compete ai soci alcun compenso per l’attività eventualmente prestata nell’ambito o in favore dell’Associazione, fatta eccezione per le attività di carattere professionale e per il rimborso delle spese sostenute per le attività istituzionali svolte su incarico dell’assemblea e/o del direttivo.

L’Assemblea ordinaria può decidere particolari modalità di applicazione del presente comma.

È in ogni caso esclusa la restituzione della quota sociale o parte di essa.

È altresì esclusa la distribuzione di utili, anche in modo indiretto.

Art. 6

Assemblea

L’Assemblea è la riunione di tutti i soci. Essa indica le linee di sviluppo dell’associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con il presente Statuto. L’Assemblea delibera inoltre l’ammontare della quota associativa annuale e stabilisce i criteri di massima per l’impiego delle risorse finanziarie dell’associazione.

L’Assemblea elegge, su proposta dei soci stessi, il Presidente dell’Assemblea e il Segretario dell’Assemblea.

L’assemblea è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuale e in seconda convocazione, sessanta minuti primi dopo l’orario della prima convocazione, quale che sia il numero dei soci intervenuti.

L’assemblea validamente costituita delibera con le seguenti maggioranze:
• assemblea ordinaria: maggioranza semplice dei presenti;
• assemblea straordinaria: maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Ciascun socio ha diritto a un voto, da esprimersi per alzata di mano.

È ammessa la delega scritta di soci assenti, sino a un massimo di tre per ciascun socio partecipante, presentata all’Assemblea anche per via telematica.

È altresì ammessa la votazione a scrutinio segreto: la relativa richiesta dovrà essere approvata a maggioranza semplice dei soci secondo le regole sopra indicate.

Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie e sono convocate dal Direttivo con almeno quindici giorni di preavviso escluso quello della convocazione.

Il preavviso dovrà essere scritto, dovrà contenere l’Ordine del Giorno e sarà inviato per via telematica a tutti i Soci.

Sono Assemblee Ordinarie quelle annuali tenute per:
a) l’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
b) l’approvazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività e iniziative dell’Associazione;
c) l’approvazione del conto consuntivo;
d) l’approvazione dei criteri di massima per l’impiego delle risorse finanziarie del nuovo esercizio;

Le Assemblee Ordinarie devono essere convocate entro il mese di gennaio.

Sono Assemblee Straordinarie quelle convocate dal Consiglio Direttivo per:
a) la discussione di questioni di particolare importanza;
b) la modifica dello Statuto Sociale;
c) l’approvazione di spese rilevanti non conformi con quanto stabilito durante l’Assemblea Ordinaria;
d) le dimissioni o la decadenza del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dal successivo art. 10.

L’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria deve indicare dettagliatamente eventuali proposte di variazione dello Statuto da discutere nell’Assemblea medesima.

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate anche su richiesta scritta e firmata da un numero di soci superiore a un terzo, a eccezione del caso in cui si richieda di deliberare sulla decadenza del Presidente o del Consiglio Direttivo. In tale eventualità la richiesta dovrà essere firmata da un numero di soci pari o superiore ai due terzi. Dette Assemblee Straordinarie dovranno essere convocate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le richieste di convocazione andranno inoltrate per via telematica alla Segreteria del Co.Mo.G.

Art. 7

Consiglio Direttivo

Il CoMoG è gestito dal Consiglio Direttivo, che è composto dal Presidente e da altri quattro consiglieri eletti fra i soci iscritti. Il presidente e i consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Direttivo si riunisce su richiesta di uno dei componenti, senza particolari formalità, e decide a maggioranza quando si presenti la necessità.

Art. 8

Compiti del Presidente e del Consiglio Direttivo

Il Direttivo gestisce e coordina le attività dell’Associazione. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) sovrintendere a ogni iniziativa e attività specifica del Co.Mo.G.;
b) promuovere i mezzi e le iniziative che concorrono alla conservazione e al potenziamento dell’Associazione;
c) promulgare disposizioni e regole in armonia con lo Statuto;
d) tutelare l’osservanza dello Statuto da parte dei soci e prendere, nei confronti dei trasgressori, i provvedimenti disciplinari di cui al secondo comma dell’art. 5;
e) predisporre il Conto Consuntivo;
f) predisporre l’inventario del patrimonio dell’Associazione;
g) nominare Commissioni Consultive per lo studio di particolari questioni di interesse specifico del Co.Mo.G.;
h) affidare incarichi particolari anche a elementi esterni all’Associazione;
i) indire le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei soci.

Il Presidente rappresenta ufficialmente e legalmente il Co.Mo.G.. Non compete al Consiglio Direttivo e al Presidente alcun compenso per l’espletamento dei propri incarichi.

Art. 9

Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

L’Assemblea elegge il Presidente dell’Associazione e gli altri quattro Consiglieri scegliendoli tra i soci stessi. Il Consiglio Direttivo decide autonomamente eventuali incarichi da assegnare ai consiglieri eletti. In mancanza di un numero sufficiente di candidati l’assemblea può:
a) autorizzare la costituzione e l’0perato di un Direttivo composto da un numero di membri inferiore a quello regolarmente previsto;
b) autorizzare il Direttivo a nominare in un secondo momento i membri mancanti.

Nel caso in cui la mancanza di candidati renda impossibile nominare un nuovo Direttivo verrà convocata entro trenta giorni un’assemblea straordinaria che, perdurando l’impossibilità di nomina del Direttivo, potrà sciogliere l’Associazione secondo le modalità del successivo art. 13.

Art. 10

Dimissioni del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un suo membro

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo sarà facoltà dei restanti nominare uno o più sostituti che resteranno in carica fino alla prima assemblea utile. Durante questa Assemblea verranno eletti i consiglieri mancanti che resteranno in carica tre anni. In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo è compito del Presidente uscente convocare  l’Assemblea Straordinaria dei soci entro quindici giorni dalle dimissioni o dal verificarsi delle condizioni di decadenza. Il Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto resta in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 11

Soci onorari

Sono tali coloro che, per meriti particolari e su deliberazione del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione. Essi non possono costituire più del nove per cento dei soci del Co.Mo.G. e sono privi del diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 12

Libri ufficiali dell’Associazione

Sono libri ufficiali del Co.Mo.G.:
a) il Libro Cassa, movimenti bancari e l’inventario;
b) il Registro dei Verbali delle Assemblee;
c) il Registro dei Soci.

Art. 13

Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento del Co.Mo.G. può essere deliberato:
a) dall’Assemblea Straordinaria nel caso di impossibilità a nominare il Consiglio Direttivo per mancanza di candidati, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;
b) dall’Assemblea Straordinaria in tutti gli altri casi, con il voto favorevole di un numero di soci superiore ai quattro quinti.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Questi, estinte tutte le obbligazioni e liquidati tutti i beni, presenterà il relativo rendiconto all’Assemblea che a maggioranza semplice, quale ultimo atto, devolverà il patrimonio residuo a Enti o Associazioni con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità.